Art. 2.
(Sottrazione di soggetti incapaci di agire).

      1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 605-bis. - (Sottrazione di soggetti incapaci di agire). - Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da due a sette anni.
      Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
      Nel caso in cui la sottrazione avvenga a fini di lucro, si applicano le pene previste dall'articolo 630.
      Per il reato di cui al primo, al secondo e al terzo comma non si tiene conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

 

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